Etichettatura degli alimenti: cosa deve contenere l'etichetta (Reg. UE 1169/2011)

Aggiornato il 8 ottobre 2026

L’etichetta dice al consumatore cosa sta comprando. Le regole sono quelle del Regolamento UE 1169/2011, valido in tutta l’Unione, con alcune norme italiane per gli alimenti sfusi.

Le indicazioni obbligatorie

L’articolo 9 del Regolamento 1169/2011 elenca cosa deve esserci sui prodotti preimballati:

  1. denominazione dell’alimento;
  2. elenco degli ingredienti, in ordine di peso decrescente;
  3. allergeni, evidenziati nell’elenco ingredienti con un carattere diverso (vedi i 14 allergeni);
  4. quantità di alcuni ingredienti, quando sono nel nome o in evidenza;
  5. quantità netta;
  6. data di scadenza o termine minimo di conservazione (vedi scadenza e TMC);
  7. condizioni di conservazione e d’uso, se servono;
  8. nome e indirizzo dell’operatore responsabile;
  9. paese d’origine o luogo di provenienza, quando previsto;
  10. istruzioni per l’uso, se senza sarebbe difficile usare l’alimento;
  11. titolo alcolometrico, per le bevande con più dell’1,2% di alcol;
  12. dichiarazione nutrizionale.

In Italia va indicata anche la sede dello stabilimento di produzione o confezionamento (D.Lgs. 145/2017).

Leggibilità

Le indicazioni obbligatorie devono avere un’altezza della x di almeno 1,2 mm, oppure 0,9 mm sulle confezioni piccole (superficie più grande sotto gli 80 cm²), come prevede l’articolo 13.

Alimenti sfusi e preparati sul posto

Per gli alimenti non preimballati il Regolamento rende obbligatori solo gli allergeni (art. 44) e lascia agli Stati il resto. In Italia il D.Lgs. 231/2017 (art. 19) chiede un cartello vicino al prodotto con denominazione, ingredienti con allergeni in evidenza e modalità di conservazione. Pasticcerie, gelaterie, panetterie e gastronomie possono usare un cartello unico o un registro, anche digitale.

Etichette interne in cucina

Le etichette che si attaccano alle preparazioni in cucina, con data di produzione e di uso, sono un’altra cosa: le decide il piano di autocontrollo. Vedi etichette HACCP. Molti sistemi di HACCP digitale le stampano in automatico.

Domande frequenti

Cosa deve esserci per legge sull'etichetta di un alimento?

Denominazione, elenco degli ingredienti, allergeni evidenziati, quantità di alcuni ingredienti, quantità netta, data di scadenza o TMC, condizioni di conservazione e d'uso, nome e indirizzo dell'operatore, paese d'origine quando previsto, istruzioni per l'uso se servono, titolo alcolometrico sopra l'1,2% e dichiarazione nutrizionale (Reg. UE 1169/2011, art. 9).

Quanto devono essere grandi le scritte in etichetta?

Le indicazioni obbligatorie devono avere un'altezza della x di almeno 1,2 mm, oppure 0,9 mm se la superficie più grande della confezione è inferiore a 80 cm² (Reg. UE 1169/2011, art. 13).

Gli alimenti sfusi devono avere l'etichetta?

Non l'etichetta completa, ma le informazioni obbligatorie previste dal D.Lgs. 231/2017: denominazione, ingredienti con gli allergeni in evidenza e modalità di conservazione, su un cartello vicino al prodotto o su un registro.

Fonti

  1. Regolamento (UE) n. 1169/2011, art. 9, 13, 21 e 44 (EUR-Lex, testo consolidato)
  2. D.Lgs. 231/2017, art. 19 (Normattiva)
  3. D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 145, sede dello stabilimento in etichetta (Normattiva)

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